Condizioni carc-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS

Condizioni carcerarie inumanu e degradanti

Le condizioni che consentono di intraprendere un’azione giudiziaria per i detenuti che hanno subito una serie di maltrattamenti durante la permanenza in carcere sono molteplici: dalla possibilità di chiedere il risarcimento del danno morale per essere stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, e dunque per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (vedi caso Sulejmanovic c. Italia, in cui veniva considerato il caso di celle troppo affollate che non consentivano uno spazio adeguato a ciascun detenuto), a quella di richiedere il risarcimento per i danni, sia biologici che morali, subiti a causa di infezioni o malattie, contratte nel periodo di detenzione e provocate dalle scarse o addirittura nulle condizioni igienico-sanitarie.

A queste situazioni si aggiungono le ipotesi in cui i detenuti, già affetti da malattie al momento della reclusione, non siano curati adeguatamente o, talvolta, non vengano sottoposti ad alcuna cura, maturando così il diritto al risarcimento dei danni biologici per aggravamento della patologia nonché di quelli morali.

Inoltre, anche gli stretti congiunti dei detenuti possono chiedere il risarcimento del danno: in caso di omissione di sorveglianza da parte degli agenti dell’amministrazione penitenziaria (che sono invece tenuti a salvaguardare l’incolumità della persona), non solo quando le violenze sono state inflitte da altri detenuti, guardie carcerarie o inquirenti, ma anche in caso di gesti autolesivi (basta pensare al numero elevato di suicidi in carcere).

Infine, un'ulteriore ipotesi limite riguarda i casi in cui è possibile chiedere il risarcimento per i danni morali correlati alla presenza, negli istituti detentivi, di barriere architettoniche che non consentono ai detenuti affetti da invalidità di muoversi e di condurre un’esistenza dignitosa (vedi caso Scoppola c. Italia, che trattava la situazione di un soggetto paraplegico il quale, a causa di insuperabili barriere architettoniche presenti nel carcere dove era recluso, non poteva né muoversi né addirittura farsi una doccia).

MODALITÀ E PROCEDURA DELL’AZIONE LEGALE

Le azioni giudiziarie sopra descritte prevedono una fase iniziale che consiste nella valutazione del caso sulla base di una documentazione specifica.

Accertata la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno si procederà con l’invio di una raccomandata di messa in mora all’ente competente.

Successivamente, qualora non venga raggiunto un accordo, verrà predisposto un atto di citazione con cui sarà introdotta la causa vera e propria davanti al giudice competente, il quale potrà seguire modalità di svolgimento differenti a seconda del caso. Ad esempio, qualora si tratti di infezioni contratte in carcere sarà necessaria una perizia medico-legale, mentre nel caso di barriere architettoniche, sarà necessario acquisire un parere tecnico sulla sussistenza delle stesse.

La controversia si concluderà con una sentenza.